Griffini (Ai.Bi.) in Commissione Giustizia della Camera: “Una nuova cultura della accoglienza per ridare vita al sistema dell’adozione internazionale”

griffiniPiù famiglie accoglienti e più bambini accolti, sempre sulla base del principio di sussidiarietà. Questi gli obiettivi di una riforma della legge 184 del 1983 secondo le proposte portate dal presidente di Amici dei Bambini, Marco Griffini, in audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati lunedì 11 aprile.

Due le evidenze da cui Griffini prende spunto per le sue proposte. Innanzitutto il dimezzamento, avvenuto in pochi anni, del numero di minori stranieri adottati in Italia. Quindi il continuo calo delle disponibilità all’adozione, nonostante nel nostro Paese ci siano più di 5 milioni di coppie eterosessuali senza figli e i minori adottabili siano in continuo aumento (uno degli ultimi rapporti dell’Unicef parla di 168 milioni di bambini abbandonati). A scoraggiare i potenziali genitori sono soprattutto i costi troppo alti, i tempi biblici, l’eccessiva burocrazia e una Commissione Adozioni Internazionali che non funziona. A rendere difficili le adozioni nazionali, invece, è soprattutto la mancanza di una banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all’adozione, oltre a un meccanismo eccessivamente selettivo imperniato sui Tribunali per i minorenni.

Da qui la necessità di cambiare radicalmente il sistema. Innanzitutto per venire incontro alle richieste dei Paesi di origine dei minori che auspicano un aumento delle adozioni. Ecco quindi la necessità di una riforma culturale, dalla selezione all’accompagnamento delle coppie. Quindi una semplificazione dell’iter e una forte riduzione  dei costi. Rimanendo nell’ambito dell’adozione internazionale, il presidente di Ai.Bi. propone di trasferirne l’Autorità Centrale, la Cai, sotto la gestione del ministero degli Esteri e auspica un’agevolazione dell’adozione  dei minori con “bisogni speciali”, delle cosiddette accoglienze innovative, dei soggiorni a scopo adottivo e dell’adozione del nascituro come mezzo per prevenire l’aborto. Sul fronte nazionale, Griffini propone invece l’istituzione dell’avvocato del minore e la definizione perentoria del periodo di affido, oltre alla tanto attesa banca dati dei bambini adottabili.

Di seguito i 10 punti in cui si è articolata la proposta di Griffini per una riforma della legge 184/1983.

 

ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

A)   PIU’ FAMIGLIE

 

Mantenendo e anzi rafforzando il sistema di sussidiarietà realizzato tramite la collaborazione tra Autorità centrale per le Adozioni internazionali ed Enti autorizzati, dalla prima delegati, servono più adottanti e per questo le famiglie devono essere incentivate ad adottare. Occorrono dunque alcune riforme culturali e procedurali che consentano, da un lato, di ridare fiducia a chi desidera adottare e, dall’altro, di rendere l’adozione più veloce e meno costosa e perfino gratuita per alcune categorie di famiglie.

 

  1. 1.    Riforma culturale: dalla “selezione” all’“accompagnamento” delle coppie

Occorre superare l’attuale concetto della “selezione” a favore di un percorso comune di “accompagnamento” alla genitorialità adottiva e quindi:

  • Valorizzare le persone candidate ad accogliere un figlio non loro: sono una risorsa e non possono essere selezionate o penalizzate
  • Creare un percorso congiunto fra Enti autorizzati e Servizi Sociali per accompagnare insieme gli adottanti per tutta la durata della procedura: prima, durante e dopo l’adozione
    • Fare dichiarare l’idoneità degli adottanti dai Servizi Sociali, come negli altri Paesi europei, come risultato di questo percorso di accompagnamento, e non più dai tribunali per i minorenni
    • Abolire i decreti di idoneità vincolati a determinate caratteristiche del minore adottando: basta con i decreti “abortivi” che bloccano sul nascere le disponibilità della coppia. Gli adottanti vanno accompagnati lungo il percorso adottivo e sostenuti verso una apertura “reale” all’accoglienza.

 

  1. 2.    Riforma dell’iter: semplificazione e brevità delle procedure

Occorre semplificare le procedure e quindi:

  • Limitare per legge il numero di incontri psicologici e uniformare l’iter a livello nazionale: agli adottanti sono dovuti parità di trattamento, trasparenza e celerità del servizio pubblico
  • Rendere perentori i termini della procedura a garanzia della celerità dell’iter
  • Riconoscere automaticamente la sentenza straniera di adozione sulla base della certificazione della Commissione per le Adozioni Internazionali, e dunque senza il controllo dei tribunali per i minorenni, consentendo al minore l’acquisto immediato della cittadinanza

 

  1. Riduzione dei costi e gratuità dell’adozione internazionale

Il costo delle adozioni può e deve essere ridotto. Ecco come:

  • QUALITA’. Definire i requisiti qualitativi per gli enti autorizzati per aumentarne la solidità e il livello di assistenza prestato alle coppie sia in Italia (regionalizzazione, cioè una sede in ogni regione in cui operano; certificazione del bilancio; qualifica di ente morale; numero minimo di mandati e di adozioni) sia all’estero (sede effettiva con personale dipendente; tracciabilità dei trasferimenti monetari; obbligatorietà delle attività di cooperazione internazionale) e prevedere controlli effettivi sul possesso di tali requisiti
  • ORGANIZZAZIONE. Definire costi standard per i servizi forniti dagli enti autorizzati per dare ad ogni procedura adottiva un esborso certo, congruo e inferiore a quello attuale. L’applicazione di tariffe predefinite obbligherà gli enti a una rincorsa all’efficienza, che finirà con il premiare quelli più organizzati rendendoli polo di aggregazione per quelli meno efficaci. Al termine di questo processo, avremo un numero minore di enti più grandi, in grado di raggiungere l’efficienza richiesta dai costi standard attraverso maggiori economie di scala (al crescere del numero delle adozioni fatte diminuisce, infatti, il costo medio per adozione che l’ente sostiene).
  • RISPARMI. Razionalizzare la procedura adottiva nel suo complesso, eliminando i passaggi inutili e i relativi costi. Oggi l’iter è appesantito da adempimenti puramente burocratici e duplicazioni di attività. La semplificazione del sistema, con la diminuzione degli adempimenti a carico delle coppie adottive, ridurrà al tempo stesso i costi a carico del bilancio pubblico (maggiori sinergie tra servizi sociali ed enti autorizzati, eliminazione dei tribunali per i minorenni, eliminazione delle agenzie regionali per l’adozione).
  • GRATUITA’. Attraverso la riduzione dei costi delle adozioni tramite tariffe standard e risparmi pubblici derivanti dalla razionalizzazione della procedura adottiva, l’adozione internazionale diverrebbe, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, un servizio offerto dagli enti autorizzati in regime di convenzione con la pubblica amministrazione, il cui pagamento è commisurato al reddito degli adottanti fino alla totale gratuità per le coppie meno abbienti (criteri ISEE).

 

B)   PIU’ ADOZIONI

 

servono più adozioni ma occorre che siano di qualità. I minori abbandonati nei Paesi stranieri sono sempre più numerosi ma restano per anni negli istituti. Solo se le adozioni internazionali verranno incluse nella politica estera del nostro Paese sarà possibile rafforzare il sistema delle adozioni all’estero rispettando anche il principio di sussidiarietà, secondo cui le adozioni internazionali sono ammesse solo se si è cercata una famiglia per il minore nel Paese di origine (Convenzione de L’Aja del 1993). Servono inoltre nuovi strumenti che, superando le incompatibilità fra diversi sistemi giuridici, consentano di accogliere i minori stranieri in situazioni di emergenza umanitaria o in condizioni particolari nel loro superiore interesse. Ecco le strade:

 

  1. 4.    L’adozione internazionale nella politica estera dell’Italia
  • Trasferire la Commissione per le Adozioni internazionali presso il Ministero Affari Esteri e affidarne la presidenza all’Ambasciatore per le Adozioni internazionali
  • Attribuire ad un funzionario presso ogni Ambasciata la competenza sulle adozioni internazionali
  • Attivare una linea di finanziamento per i progetti di cooperazione volta a garantire la sussidiarietà delle adozioni di minori nei Paesi in cui l’Italia adotta

 

  1. 5.    Agevolare l’adozione dei minori con “bisogni speciali”
  • Consentire ai minori con “bisogni speciali” (definizione della Conferenza de L’Aja: minori con problemi di salute o handicap, gruppi di fratelli, minori di età superiore ai sette anni) di essere adottati anche da coppie con età superiore ai limiti stabiliti dalla legge in vigore
  • Estendere la corsia preferenziale verso il decreto di idoneità, già esistente, per le coppie disponibili ad adottare minori con handicap (ovvero il fratello dell’adottato o più fratelli) anche alle adozioni di minori con “bisogni speciali”
  1. 6.    Le accoglienze innovative
  • Riconoscere la kafala come affidamento preadottivo per permettere ai minori orfani originari di paesi con legge coranica, dove non viene pronunciata l’adozione, di diventare figli legittimi
  • Introdurre soggiorni a scopo adottivo per promuovere l’adozione dei bambini più grandi
  • Introdurre l’istituto dell’affidamento internazionale per accogliere i minori dei Paesi in emergenza umanitaria e togliere i minori dagli istituti sia come misura temporanea che in vista di un successivo progetto adottivo
  • Riconoscere i provvedimenti, pronunciati in Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja del 1993, che prevedono, come misura di prevenzione dell’aborto, il mantenimento e l’adozione del nascituro durante la gestazione, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria (esempio USA)

 

  1. 7.    L’adozione di minori italiani da parte di coppie straniere
  • Dare attuazione alle norme CAPO II della legge 184/1983 artt. 40 e ss sull’espatrio di minori a scopo di adozione, regolamentando le procedure da seguire affinché i minori in abbandono e presenti in Italia possano essere adottati da coniugi residenti all’estero con l’accompagnamento degli Enti autorizzati, a fianco delle autorità centrali di cui alla Convenzione dell’Aja del 1993.

 

 

ADOZIONE NAZIONALE e AFFIDO

 

  1. 8.    La banca dati dei minori adottabili
  • La banca dati dei minori adottabili, già prevista dalla Legge 149/2001, non è ancora realtà. A causa di presunte carenze del sistema informatico dei Tribunali per i Minorenni il dettato della legge non ha ancora avuto adempimento nonostante la sentenza di condanna del Ministero della Giustizia emessa dal TAR Lazio . È di assoluta urgenza dare forma a questo strumento giuridico per facilitare la ricerca di coppie disponibili ad accogliere i minori italiani attualmente fuori dalla famiglia.

 

  1. 9.    L’avvocato del minore
  • Ad oggi la legge prevede la nomina dell’avvocato del minore solamente nelle procedure inerenti la potestà e l’adottabilità. A prescindere dall’applicazione che questa norma ha avuto – molto carente presso alcuni Tribunali per i Minorenni – è fondamentale che il minore sia assistito da un avvocato nel momento stesso in cui viene allontanato dalla famiglia. Sarà il “suo” avvocato a portare avanti per lui il percorso giudiziale che lo porterà al rientro nella famiglia naturale ovvero all’accoglienza in una nuova famiglia.

 

  1. 10.  La temporaneità dell’affido
  • L’affidamento dei minori in difficoltà familiare troppo spesso rappresenta una soluzione non temporanea, come dovrebbe essere, ma sine die che dura fino alla maggiore età del bambino, con la conseguenza che non si raggiunge mai – per “quel” bambino – la situazione di stabilità familiare fondamentale per il suo sviluppo. Il termine di ragionevole durata del’affidamento, già oggi previsto per legge in non più di ventiquattro mesi, deve essere perentorio e non più soggetto a proroghe.